19 Ott La legislazione di riferimento per un Hospice.
La legislazione di riferimento per un Hospice.
Il modello di Hospice indicato nel presente progetto fa riferimento al seguente quadro normativo e regolamentativi:
– Definizione di cure palliative dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 1990.
Il documento riporta cosa intende l’OMS per cure palliative, cioè “l’assistenza globale, attiva, di quelle persone la cui malattia non risponda ai trattamenti curativi. E’ fondamentale affrontare e controllare il dolore, gli altri sintomi e le problematiche psicologiche, sociali e spirituali. L’obiettivo delle cure palliative è il raggiungimento della migliore qualità della vita per i pazienti e le loro famiglie”.
– articoli n°10 e n°14 del Decreto Legislativo n°502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo n°1 della Legge n°421 del 23 ottobre 1992”, e successive modificazioni.
Il Decreto si riferisce alla verifica della qualità delle prestazioni erogate e ai risultati ottenuti, all’obbligo di informare i cittadini e gli operatori sulla istituzione della Rete di assistenza palliativa, sulla localizzazione dei servizi, sull’assistenza erogata dalla Rete e sulle modalità di accesso.
– punto 2.2 della “Carta dei Servizi Pubblici Sanitari” di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995.
La “Carta” prevede l’utilizzo sistematico e continuativo da parte della Rete di assistenza palliativa di strumenti di valutazione della qualità percepita dai malati e dalle loro famiglie.
– Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°42 del 20 febbraio 1997.
Il Decreto definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie;
– D.P.R. del 23 luglio 1998: Piano Sanitario Nazionale 1998/2000, Obiettivo IV.
L’Obiettivo IV del Piano Sanitario Nazionale si occupa della salute dei soggetti deboli, individua l’assistenza alle persone che affrontano la fase terminale della vita indicando le azioni da privilegiare come il potenziamento dell’assistenza medica e infermieristica a domicilio, il potenziamento degli interventi di terapia palliativa e antalgica e la realizzazione degli Hospice.
– Legge n°39 del 26 febbraio 1999 “Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano Sanitario Nazionale 1998-2000”.
La Legge, che ha convertito il Decreto Legge n°450 del 28 dicembre 1998, prevede la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie, nonché le modalità di verifica dei risultati delle attività svolte presso le strutture dedicate all’erogazione delle cure palliative per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale al fine di assicurare ad essi e alle loro famiglie una migliore qualità della vita, il tutto in coerenza con gli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale.
– Decreto Ministeriale del 28 settembre 1999 “Programma Nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°55 del 7 marzo 1999.
Il Documento permette alle Regioni di dotarsi di riferimenti tecnici e temporali precisi per permettere alle Aziende Sanitarie, di concerto con gli Enti locali e con le organizzazioni di volontariato impegnate in campo oncologico, di stabilire modalità e tempi di attivazione della rete e servizi per le cure palliative tra cui gli Hospice.
– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000: “Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i Centri Residenziali di cure palliative”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°67 del 21 marzo 2000.
Il Decreto indica e tratta:
a) cosa si intende per Centro Residenziale di cure palliative, cioè una struttura inserita nella rete di assistenza ai pazienti terminali
b) cosa si intende per malati affetti da patologia neoplastica terminale o da malattie progressive ed in fase avanzata, a rapida evoluzione e prognosi infausta, per i quali ogni terapia di guarigione o di stabilizzazione della patologia non è più possibile,
c) la competenza delle Regioni nel disciplinare la materia delle autorizzazioni sanitarie, le modalità per l’accertamento e la verifica della presenza e della permanenza dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici,
d) le modalità di valutazione della soddisfazione del servizio da parte dei pazienti e loro familiari da parte delle U.L.S.S.
– Accordo sancito dalla Conferenza Unificata del 19 aprile 2001.
L’accordo si è concretizzato nell’approvazione delle “Linee guida sulla realizzazione delle attività assistenziali concernenti le cure palliative”.
– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001.
Il Decreto definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale tra cui l’assistenza ai pazienti terminali, e prevede che le Regioni garantiscano il progressivo adeguamento agli standard nell’ambito della propria autonomia organizzativa, nell’erogazione delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza sanitaria.
– Legge Regionale n°22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”, pubblicata sul B.U.R.V. n°82/2002.
La Legge Regionale fissa e regolamenta i criteri e le procedure per ottenere l’autorizzazione al funzionamento e l’eventuale accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie nel territorio veneto.
– Decreto del Ministero della Salute n°43 del 22 febbraio 2007.
Il Decreto riporta il Regolamento per la definizione degli standard qualitativi e quantitativi delle strutture dedicate alle cure palliative e della Rete di assistenza ai pazienti terminali, in attuazione dell’articolo n°1, comma 169 della Legge n°311 del 30 dicembre 2004.